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PVR: ecco il codice tributo per il versamento dell’iscrizione all’Albo. Prima scadenza per il 2024 il 18 novembre

28 Ottobre 2024



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E’ stato istituito il codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco. E’ quanto riportato in una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. “Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con nota prot. n. 517168 del 9 agosto 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise” dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Tanto premesso, si istituisce il seguente codice tributo: • ‘5505’ denominato ‘Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41’”, si legge. “In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: - nel campo “ente”, la lettera “M”; - nel campo “provincia”, nessun valore; - nel campo “codice identificativo”, il “codice punto vendita di ricarica”; - nel campo “rateazione”, nessun valore; - nel campo “mese”, nessun valore; - nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”; - nel campo “codice atto”, nessun valore; - nel campo “codice ufficio”, nessun valore”, conclude. Ricordiamo ...