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Albo PVR: ecco la nota inviata ai pubblici esercizi con i dettagli per l’iscrizione

30 Ottobre 2024



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"È stata pubblicata sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la Determinazione Direttoriale prot. n. 656848/RU del 25 ottobre 2024 – in vigore a decorrere dalla medesima data – contenente le disposizioni attuative dell’art. 13 del D.Lgs 25 marzo 2024 n. 41 (circolare Fipe n. 58/2024), che regola la gestione dei punti vendita per le ricariche per i giochi con vincite in denaro a distanza (online) in concessione rilasciata dalla stessa ADM. In conformità con la normativa richiamata - si legge in una nota della Fipe Confcommercio - il provvedimento istituisce “l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza” al quale i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente iscriversi per esercitare tale attività. Giova sottolineare che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. r) del D.Lgs n. 41/2024 il “punto vendita ricariche” è definito quale “luogo della rete fisica di gioco il cui titolare, autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, è scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario per la sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico online, consistenti nella assistenza al giocatore nella apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, esclusa in ogni caso sia l’offerta di gioco a distanza sia la movimentazione delle somme, anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del giocatore”. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, potranno iscriversi al menzionato albo esclusivamente: a. i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici; b. i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.; c. i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S. Come evidenziato nella circolare Fipe n. 58/2024, ...