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Scommesse, CTD: le Corti Tributarie di Milano, Palermo e Caserta censurano i calcoli sull’Imposta Unica e gli avvisi di accertamento. Avv. Agnello: “Dal 2016 l’imposta va calcolata sui ricavi del bookmaker con totale esonero dei centri”

12 Novembre 2024



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Le Corti di Giustizia italiane hanno statuito l’illegittimità del trattamento sanzionatorio tributario applicato dall’Agenzia Dogane e Monopoli nei confronti dell’operatore estero, hanno annullato parzialmente o integralmente gli avvisi di accertamento, accogliendo i ricorsi dello Studio Legale Agnello. La Corte di Milano con due sentenze depositate la scorsa settimana ha rilevato “una volta riconosciute (ad opera della giurisprudenza comunitaria e di quella di legittimità) tanto l'illegittima esclusione di (n.d.r. omissis) dai bandi di gara per l'aggiudicazione delle concessioni, che è dunque avvenuta in violazione del diritto dell'Unione, quanto la conseguente legittimità (anche sotto il profilo penale) della prestazione dei servizi in regime transfrontaliero, la previsione di un trattamento fiscale differenziato rispetto agli operatori nazionali non sembra trovare giustificazione alcuna”. I Giudici tributari hanno concluso che l’applicazione del triplo della media provinciale “nei confronti di soggetti che, come la (n.d.r. omissis) non si sono potuti collegare al totalizzatore nazionale in quanto esclusi dalle concessioni a causa della condotta discriminatoria dello Stato nei loro confronti, si pone essa stessa in contrasto con il diritto dell’Unione. Detta disposizione, pertanto, non può essere applicata a tali soggetti. Infatti, nell'ipotesi di conflitto della norma nazionale con norma dell’Unione immediatamente efficace ed esecutiva, interpretata nel senso vincolativamente indicato da eventuale sentenza della C.G.U.E., sussiste l'obbligo di disapplicazione della norma interna da parte del giudice nazionale”. La Corte di Caserta ha concluso “l’imposizione, quindi, andava calcolata solo sui ricavi dell’attività del bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del CTD. Il legislatore, in sostanza, ha innovato la natura dell’imposizione, prescrivendo che sia solo il bookmaker che svolge l’attività a dover pagare il tributo, mentre alle ricevitorie non ...