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Divieto pubblicità giochi, Agcom: elevate sanzioni per 2 milioni di euro a content creator che pubblicavano su TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X e Twitch

7 Novembre 2024



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L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nelle sedute del 24 settembre e del 23 ottobre 2024, ha adottato 21 nuove sanzioni nei confronti di soggetti titolari di account/canali presso diverse piattaforme di condivisione di video (cd. Video sharing platform o VSP) che diffondevano video promozionali di giochi e scommesse con vincite in denaro. I provvedimenti - si legge nella delibera dell'Agcom - sono stati adottati in applicazione dell’articolo 9 del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 (cd. decreto dignità) che ha introdotto un divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo. In questi casi, si tratta di sanzioni irrogate, per la prima volta, anche nei confronti di persone fisiche che hanno caricato contenuti in violazione del suddetto divieto (cd. content creator). Le sanzioni elevate a partire dal mese di luglio 2024 nei confronti dei content creator ammontano a circa 2 milioni di euro. Si tratta di procedimenti avviati a seguito di numerose segnalazioni pervenute tra il 2022 e il 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni del divieto di pubblicità del gioco con vincita in denaro da parte di content creator attraverso la diffusione di video per la promozione di giochi e scommesse su diverse piattaforme per la condivisione di video, quali “TikTok”, “YouTube”, “Instagram”, “Facebook” “X” e “Twitch”. I procedimenti nei confronti delle piattaforme si sono già conclusi tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 (cfr. delibere nn. 316/23/CONS, 317/23/CONS, 318/23/CONS, 331/23/CONS, 50/24/CONS e 65/24/CONS). Come è noto, l’articolo 9 si rivolge non solo a chi effettua direttamente la pubblicità, ma anche al soggetto committente, al mezzo o al sito presso il quale viene diffusa la pubblicità nonché all’organizzatore dell’evento, dell’attività o della manifestazione; tutti ugualmente responsabili, non in solido, ...